Art. 4.
(Programmazione degli interventi).

      1. Sulla base delle proposte formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi, indicandone gli strumenti e le procedure di attuazione nonché i soggetti beneficiari.
      2. Il piano di cui al comma 1, al quale possono essere apportate variazioni e aggiornamenti nel corso della sua validità, deve prevedere le iniziative necessarie volte:

          a) al recupero, alla salvaguardia e al restauro dei beni architettonici delle città e dei nuclei di fondazione e dei quartieri sorti nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario;

          b) al risanamento, al recupero e al restauro del patrimonio edilizio esistente, allo scopo di preservarne l'identità definita dal rapporto con il territorio;

          c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate al completamento urbanistico dei progetti originari, anche attraverso il ricorso agli interventi di sostituzione edilizia, perseguendo contemporaneamente la finalità del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione;

 

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          d) alla creazione di nuovi insediamenti urbani o elementi di arredo e decoro urbani, culturalmente ed esteticamente coerenti con l'architettura tradizionale e razionalista;

          e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

      3. Il Ministero per i beni e le attività culturali vigila sulla corretta attuazione degli interventi costituenti il piano di cui al comma 1 al fine di verificarne il rispetto in relazione alle finalità di cui alla presente legge.